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Veicoli in comodato d’uso al subvettore. Sì o no?

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Una società di autotrasporto si avvale di numerosi fornitori, ai quali affida, in subvezione, la materiale esecuzione dei servizi commissionati dai suoi clienti. In considerazione della vetustà del parco automezzi di alcuni fornitori e delle difficoltà per gli stessi di provvedere all’acquisto di mezzi nuovi, ci chiede se sia legittimo procedere direttamente all’acquisto dei veicoli per poi concederli in comodato d’uso ai fornitori, anche a fronte del pagamento da parte loro di un corrispettivo contenuto, non commisurato ad un canone di locazione.

In riferimento alla possibilità per un soggetto (iscritto all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi) di acquistare automezzi da concedere poi in comodato e/o in c.d. precario oneroso (contratto affine al comodato, con previsione peraltro di un corrispettivo contenuto per l’utilizzo del bene, mentre il comodato è di regola gratuito) ai subvettori di cui si avvale (anch’essi, ovviamente, iscritti all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi), si deve osservare che:

1- Il secondo comma dell’articolo 84 del C.d.S. prevede che sia “ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.

2- il comma 4 bis dell’articolo 94 del C.d.S. (rubricato “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”) prevede che “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3” (da euro 712 a euro 3.558, ndr);

3- il comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. 286/05 prevede inoltre che “Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”;

4- la circolare del MIT in data 16 marzo 2015, PROT. 5681, ha ulteriormente chiarito che:

a) non è ammissibile il comodato di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolati per uso di terzi, a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci per conto di terzi, in quanto tale ipotesi sarebbe soggetta alle previsioni del D.P.R. 19.12.2001 n. 481 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”), in base al quale l’elemento corrispettivo del sinallagma contrattuale di un rapporto avente ad oggetto la messa a disposizione di veicoli di tale tipologia è da considerarsi indefettibile, non può essere ammesso il comodato in quanto tale contratto è per sua stessa natura a titolo gratuito;

b) è invece ammissibile il comodato di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, immatricolati per uso di terzi, a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci per conto di terzi, in analogia con quanto previsto dall’articolo 84 C.d.S., in quanto “coerentemente con tale disposizione, che riserva la possibilità di concedere in locazione solo i veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto per conto di terzi, ed in analogia con la medesima, si ritiene che anche la possibilità di concedere o utilizzare veicoli in comodato debba essere riservata alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo”. Deve quindi ritenersi legittima l’operazione ipotizzata dal lettore relativamente ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, sia nel caso in cui il veicolo sia messo a disposizione del subvettore a titolo gratuito, sia nel caso in cui sia previsto un corrispettivo, fermo restando che il contratto di comodato dovrà in ogni caso essere conservato a bordo mezzo e dovrà essere sottoposto agli uffici della motorizzazione civile.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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