Verifica Green Pass dell’autista al punto di carico: sì o no?

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Positive green pass check on smartphone, required for indoor tables in restaurants and bars Selective focus Turin, Italy - August 2021

Un quesito di grande attualità: a decorrere dal 15 ottobre 2021, il caricatore è tenuto a verificare il Green Pass dell’autista (italiano e/o straniero) nel momento in cui si presenti al carico?

Nel dettaglio la domanda riguarda se sia applicabile o no, alla fattispecie, l’esimente di cui  all’art. 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 che escludeva “equipaggio mezzi di trasporto” e “personale viaggiante” dalle disposizioni previste per la “Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e obblighi   di sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero”. Ecco la risposta.

In primo luogo deve escludersi categoricamente che possa applicarsi all’obbligo di Green Pass (introdotto con il Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021) l’esimente di cui all’art. 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, in quanto norma riferita ad altra fattispecie e comunque  norma antecedente al Decreto Legge che ha introdotto l’obbligo di Green Pass (l’articolo 51 del DPCM è infatti inserito nel capo VI del provvedimento, rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero” e nulla ha quindi in comune con la disciplina del Green Pass, peraltro successiva e non derogabile da una  norma speciale antecedente)

L’articolo 3 del D.L. 127/21 prescrive che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

Nessun dubbio quindi in ordine al fatto che il lavoratore, tanto italiano quanto straniero, debba “possedere” il Green Pass, anche quando di nazionalità straniera, per “accedere al luogo di lavoro” (in Italia) e in ordine al conseguente obbligo, per il suo datore di lavoro, di eseguire controlli al riguardo, anche a campione.

Ne consegue che i vettori devono ritenersi tenuti a controllare il Green Pass degli autisti loro dipendenti, anche nel caso in cui di nazionalità estera.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone inoltre che “la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”, mentre il comma 4 prevede che “i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

Dall’insieme di queste disposizioni sembrerebbe doversi concludere che analogo obbligo di controllo sia imposto ai committenti, ai caricatori ed ai destinatari dei trasporti quando si avvalgano di fornitori esterni.

Questa conclusione peraltro potrebbe non essere del tutto corretta, ad esempio nel caso in cui l’autista rimanga a bordo del mezzo durante il carico e lo scarico e, quindi, nella sostanza, non “acceda” al luogo di lavoro del committente/caricatore/destinatario.

Occorre inoltre segnalare che sul sito del Governo, alla sezione faq, compare tra le altre anche il seguente quesito:

“I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass”.

In realtà, per come è strutturato il sito del Governo, non è chiaro se questa faq sia stata inserita antecedentemente o posteriormente al D.L. 127/21, e la risposta, anche in considerazione dell’ovvia opportunità di non oberare i privati cittadini con oneri difficilmente assolvibili, non sembra potersi estendere per analogia ai servizi di trasporto.

In questo quadro forzatamente incerto ritengo sarebbe assolutamente opportuno sottoporre al Ministero un interpello, volto a ottenere un chiarimento (anche sotto forma di faq da pubblicare sul sito del Governo) su questo aspetto controverso, fermo restando che, medio tempore, è prudenzialmente opportuno richiedere specificatamente ai vettori che affidino l’incarico di eseguire i trasporti commissionati solo ad autisti muniti di Green Pass.

Per completezza, si segnala che il datore di lavoro che ometta di effettuare le verifiche prescritte dalla normativa è sanzionabile ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, in base al quale troverà applicazione n una sanzione amministrativa di importo compreso tra 400 e 1000 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione della violazione.

Avvocato Stefano Fadda, Studio Fadda, Genova-Milano 

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