Come si determina il momento di consegna della merce?

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Con riferimento a un contratto di compravendita internazionale, come si determina il momento in cui la consegna della merce si considera avvenuta secondo il Codice Civile italiano e come cambia tale individuazione nel caso in cui le parti abbiano scelto di adottare la clausola Incoterms FCA?

L’art. 1510 c.c. stabilisce che in mancanza di patto o di uso contrario la consegna della merce deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, ma il secondo comma dello stesso articolo chiarisce che “salvo patto o uso contrario se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore“.

In un contratto di compravendita internazionale (che proprio in virtù del carattere di internazionalità presuppone la necessità di trasportare i beni che ne costituiscono oggetto da un luogo ad un altro) e nel caso in cui non venga utilizzato un termine Incoterm, ovvero non venga inserita nel contratto di compravendita una pattuizione diversa (il “salvo patto o uso contrario” che apre la norma sopra richiamata), la consegna della cosa avviene quindi di regola nel momento in cui essa è consegnata al vettore o allo spedizioniere e le spese di trasporto fanno carico da tale momento al compratore.

La norma sopra richiamata individua, pertanto, sia un criterio per la ripartizione delle spese, sia un criterio per la ripartizione dei rischi tra venditore e compratore: il venditore infatti si libera dei rischi inerenti alla cosa nel momento in cui la mette a disposizione dell’acquirente, che, in questo caso, si perfeziona nel momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore.

Gli Incoterms e la struttura per gruppi

Il secondo comma dell’art. 1510 c.c. peraltro inizia con l’espressione “salvo patto o uso contrario“, e in realtà tale norma trova un’applicazione tutto sommato limitata in quanto le parti dei contratti di compravendita (e non solo nella compravendita internazionale) spesso disciplinano l’obbligazione di consegna in maniera difforme da quanto previsto dal codice civile, ad esempio utilizzando gli Incoterms, i quali, come espressamente affermato anche dalla CCI nell’introduzione della pubblicazione che ne costituisce la raccolta, sono dettati per la compravendita internazionale ma possono essere utilizzati anche in ambito interno.

Gli Incoterms sono divisi in gruppi che vengono individuati attraverso la prima lettera della sigla che individua ogni singolo termine (gruppi E, F, C, D).

La caratteristica che differenzia sostanzialmente i singoli gruppi riguarda l’individuazione del momento della consegna e l’identificazione del soggetto (venditore o compratore) che deve farsi carico delle spese relative al contratto di trasporto.

Partendo dal gruppo E e scendendo fino al gruppo D si può individuare una gerarchia di obbligazioni che fanno capo al venditore, nel senso che il termine del gruppo E (unico termine del gruppo E è infatti Ex-Works) è quello che prevede minori oneri per il venditore e quelli del gruppo D (in base ai termini di questo gruppo, infatti, la consegna si perfeziona solo quando la merce è giunta a destino) i più onerosi e cogenti per il venditore stesso, con livelli intermedi degli altri due gruppi.

I termini del gruppo F, in particolare, rappresentano contrattualmente il principio espresso a livello normativo nell’art. 1510 cc, per cui le spese di trasporto fanno carico al compratore e il venditore si libera dell’obbligazione della consegna della cosa nel momento in cui la mette a disposizione del vettore o dello spedizioniere.

Il termine FCA: le due ipotesi di consegna

Il termine FCA prevede in realtà, costituendo sotto questo profilo un unicum nella disciplina degli Incoterms, due casistiche diverse, potendo trovare applicazione sia nel caso in cui: la consegna si perfezioni presso i locali del venditore, sia nel caso in cui la stessa avvenga presso altro luogo e disciplina le due distinte ipotesi in base a principii in parte difformi. In entrambi i casi, lo sdoganamento all’esportazione è comunque a carico del venditore (contrariamente a quanto accade adottando il termine EXW).

Quello che invece assuma rilevanza ai fini che qui ci occupano è la corretta individuazione del momento in cui si perfeziona la consegna nelle due ipotesi sopra contemplate. La consegna infatti si effettua:

  • qualora il luogo convenuto sia presso i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore (mentre nel caso in cui sia stato adottato il termine EXW la consegna avviene prima che la merce sia caricata);
  • in ogni altro caso, quando la merce è stata messa a disposizione del vettore, o di altra persona designata dal compratore, sul mezzo di trasporto del venditore pronta per lo scarico.

Il presupposto su cui si basa questa previsione è quindi costituito dal fatto che il trasporto necessario a porre la merce nella disponibilità del compratore sia frazionato in due fasi, la prima delle quali sarà a carico del venditore (dai locali del venditore ad un diverso luogo – ad esempio, un transit point – dove verrà presa in carico dal compratore) e la seconda a carico del compratore stesso (necessaria per trasferire il bene dal luogo di consegna ai propri locali). Dal momento in cui si perfeziona la consegna della merce tutti i rischi e i costi inerenti alla stessa fanno carico al compratore e il venditore è liberato da ogni obbligazione.

Il termine FCA costruisce quindi, pur con le differenze sopra evidenziate, quello tra gli undici termini Incoterms disciplinati dall’ultima pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale più affine alla previsione codicistica.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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