Un lettore, dovendo riorganizzare la propria struttura distributiva, ci chiede se la pianificazione dei viaggi su base settimanale e la previsione di un corrispettivo “a giornata” per i servizi di trasporto effettuati dal vettore possano costituire indice per qualificare il relativo contratto sub speciem appalto invece che come mero contratto di trasporto.
I due elementi indicati dal lettore costituiscono sicuramente indici utilizzati dalla giurisprudenza prevalente al fine di qualificare un contratto come appalto, ovvero come trasporto. Sotto il primo profilo si può richiamare quanto previsto dalla circolare 17/2012 del Ministero del Lavoro, secondo cui “qualora si riscontri, alla luce delle considerazioni sopra menzionate, che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l’effetto, la norma di tutela di cui all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003”.
I criteri dell’appalto
In giurisprudenza, recentemente, la Cassazione, con la sentenza in data 4 agosto 2025, n. 22541, ha individuato tra i criteri suscettibili di qualificare un contratto come appalto e non come trasporto, anche le “modalità pianificate in linea di massima”, affermando altresì che “al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo”. La panificazione dei viaggi su un arco temporale predeterminato costituisce quindi sicuro indice della necessità di qualificare il rapporto come appalto invece che come trasporto.
Il corrispettivo “a mezzo”
Per quanto concerne, invece la determinazione del corrispettivo “a mezzo” (o “a giornata”) invece che su base chilometrica (o eventualmente “a viaggio”) si deve considerare che:
- in base all’articolo 1678 codice civile “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”;
- l’obbligazione che caratterizza il contratto di trasporto è quindi il trasferimento di cose o persone e non il mettere a disposizione del committente un veicolo, con l’ulteriore conseguenza che il corrispettivo deve necessariamente essere parametrato al trasferimento eseguito e non alla disponibilità del mezzo;
- la tariffa “a mezzo” implica necessariamente uno spostamento del rischio d’impresa, in quanto il vettore verrebbe remunerato in misura diversa a seconda dell’uso effettivamente fatto dal committente del mezzo messo nella sua disponibilità (cfr., in punto, Cass. n. 18751 del 2018);
- già il Tribunale di Torino, con una pronuncia in data 17/11/1999, aveva indicato tra gli elementi in base ai quali un contratto deve essere qualificato come appalto e non come trasporto l’impegno del vettore a mantenere i veicoli nella disponibilità del committente;
- la Cassazione ha anche recentemente affermato che il contratto di appalto viene remunerato da “un corrispettivo che, diversamente da quanto è nel contratto di trasporto, non si correla al singolo viaggio (durata del percorso, mezzo impiegato, merce da trasportare)” (Cass., sez. lav., 6/7/2023, n. 19106);
- d’altro lato occorre altresì considerare che la pattuizione di un corrispettivo “a mezzo” e non “a km” o “a tratta”, preclude la possibilità di applicare correttamente l’adeguamento automatico del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio di cui al comma 3, lettera d) dell’articolo 6 D. Lgs. 286/05, con la conseguenza che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo “in assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta” e ai sensi del comma 6 bis, il corrispettivo “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Le opzioni possibili
Sulla base di queste considerazioni ritengo opportuno, al fine di ridurre il rischio che i contratti stipulati con i vettori siano qualificati come contratti di appalto (con conseguente applicazione del più rigoroso regime di corresponsabilità previsto per tale fattispecie contrattuale) e non di trasporto, non contrattualizzare la pianificazione dei viaggi (che dovranno quindi essere commissionati al vettore con specifico e singolo ordine di trasporto) e prevedere un corrispettivo “a km” o “a viaggio”, con esclusione di formule di determinazione del corrispettivo che non tengano conto della preclarità di ogni viaggio ma siano invece parametrate alla disponibilità del mezzo accordata dal vettore. Nel caso in cui, per ragioni pratico-operative, questa soluzione non fosse percorribile, si renderebbe necessario stipulare con il vettore i cui servizi siano configurati in termini di appalto, un diverso contratto, che preveda modalità di controllo della sua regolarità conformi a quanto normalmente si applica per questo genere di rapporti, con l’ulteriore conseguenza che in corso di rapporto i controlli dovrebbero poi avere effettiva esecuzione, verificando con cadenza mensile l’effettiva regolarità del vettore sotto il profilo assicurativo contributivo previdenziale e retributivo.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda




