Documenti fornitura servizi vettoriali. È valida l’accettazione per tacito consenso?

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È da considerarsi “corretto e valido” inserire nelle “Condizioni generali per la fornitura di servizi vettoriali” trasmesse ad ogni vettore di cui si avvale la seguente frase “Il presente documento deve essere debitamente sottoscritto per accettazione, in caso contrario si intenderà accettato per tacito consenso entro 2 ore”?

Il meccanismo di conclusione del contratto ipotizzato dal lettore rientra nella fattispecie, disciplinata dal codice civile, delle c.d. condizioni generali di contratto”.

L’articolo 1341 cod. civ. dispone al riguardo che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

Trasmettendo via email le proprie condizioni generali, il lettore mette il vettore nella condizione di conoscerle e, quindi, le stesse diventano la disciplina applicabile al rapporto, anche a prescindere dall’inserimento nelle stesse della frase indicata dal lettore.

Nel momento in cui il vettore esegue il servizio sulla base di condizioni che gli sono state previamente comunicate, le condizioni stesse si ritengano infatti, ex lege, accettate.

Occorre peraltro considerare che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo sopra richiamato, in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria“.

Si tratta, in questo ultimo caso, delle clausole vessatorie, la cui accettazione deve essere formalizzata con il meccanismo della c.d. doppia firma (la firma richiesta in tutti i moduli e formulari per accettazione di singole clausole, considerate dalla legge particolarmente gravose per chi ne subisce gli effetti).

In sostanza quindi procedendo come ipotizzato dal lettore solo una parte delle condizioni generali che ha predisposto sarebbero applicabili al rapporto, mentre le clausole che la legge qualifica come vessatorie non sarebbero efficaci.

Vale la pena osservare come, nel momento in cui si delinea il contenuto di un contratto, molte delle clausole che assumono maggiore rilevanza per chi lo redige hanno natura vessatoria, nel senso di cui alla sopra richiamata normativa, cosicché presumibilmente la disciplina che risulterebbe applicabile al rapporto nel caso in cui il vettore non le accettasse espressamente per iscritto sarebbe solo parzialmente coincidente con le intenzioni del lettore.

Sarebbe pertanto opportuno ottenere la sottoscrizione delle condizioni generali da tutti i vettori utilizzati, individuando altresì quali clausole abbiano contenuto vessatorio, affinché siano specificatamente approvate per iscritto.

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