Incoterms: quando, dove e perchè

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Un lettore ci chiede quale sia la natura degli Incoterms e se sia corretto utilizzarli per definire le obbligazioni del vettore in un contratto di trasporto.

Gli Incoterms costituiscono una raccolta di usi del commercio internazionale (i “termini”), periodicamente pubblicata dalla CCI (Camera di Commercio Internazionale). Lo scopo dei termini Incoterms è quello di individuare, nell’ambito di un contratto di compravendita, il momento esatto in cui si verifica la consegna della merce oggetto del contratto stesso.

Il passaggio di proprietà

Nel dettare la disciplina del contratto di compravendita (e cioè di quel contratto con cui si attua il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo), infatti, l’attenzione del legislatore (come traspare dall’esame delle norme dettate al proposito dal codice civile) si è soffermata essenzialmente a fornire un insieme di regole suscettibili di individuare con esattezza il momento in cui si verifica il passaggio della proprietà del bene oggetto del contratto e considerazioni in larga misura analoghe possono essere estese anche con riferimento alla normativa di altri ordinamenti statali.

Nella prassi del commercio, invece, l’individuazione esatta del momento in cui si verifica il passaggio della proprietà della cosa venduta non è considerato aspetto essenziale dell’operazione economica, mentre assume rilevanza precipua la soluzione del problema relativo all’individuazione del momento in cui si attua la consegna del bene, specie in relazione alla vendita a distanza, sia per quello che concerne la determinazione del soggetto tenuto a stipulare il contratto di trasporto del bene oggetto del contratto principale, sia per quello che riguarda l’individuazione del soggetto che deve sostenere i rischi di perdita o di deterioramento del bene venduto.

Le obbligazioni accessorie

Se l’elemento caratterizzante degli Incoterms è la consegna della merce, si deve osservare che essi disciplinano anche altre obbligazioni del contratto di compravendita che fanno carico al compratore e/o al venditore, come, ad esempio, le obbligazioni relative all’espletamento delle pratiche doganali sia all’esportazione che all’importazione, alla stipulazione dei contratti di trasporto e di assicurazione, alla documentazione che il venditore deve fornire al compratore.

Gli Incoterms, quindi, possono essere utilizzati per disciplinare una serie di obbligazioni afferenti al contratto di compravendita, ma non esauriscono la disciplina pattizia, in quanto molti aspetti del contratto non sono da essi disciplinati, come, ad esempio, le obbligazioni inerenti al risarcimento di eventuali danni o alla qualità della cosa.

Il valore pratico degli Incoterms

L’introduzione nel contratto di compravendita di un termine Incoterms, peraltro, consente, attraverso tre sole lettere, di disciplinare tutte le obbligazioni inerenti la consegna della merce oggetto del contratto e anche alcune ulteriori obbligazioni accessorie, offrendo anche garanzia in ordine alla loro possibile interpretazione, che deriva da un applicazione fortemente generalizzata in ambito internazionale, consentendo in questo modo anche di prevenire e superare eventuali difficoltà linguistiche, legate alla traduzione dei diversi idiomi utilizzati dalle parti del rapporto. .

Un equivoco molto diffuso in ordine agli Incoterms, radicato in questo caso non solo tra gli operatori del commercio, ma anche tra i giuristi, e in particolare nell’ambiente giudiziario, è che attraverso l’utilizzo degli Incoterms sia possibile disciplinare anche le obbligazioni del contratto di trasporto.

Gli Incoterms, come è evidenziato espressamente anche nella pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale che ne costituisce la raccolta, sono condizioni di un contratto di compravendita, e, pertanto, avendo ad oggetto la determinazione del momento in cui la merce viene consegnata dal venditore al compratore, non possono essere inseriti in un contratto di trasporto.

Gli Incoterms come clausole contrattuali standard

Gli Incoterms costituiscono quindi in sostanza clausole contrattuali standard raccolte dalla Camera di Commercio internazionale, la cui efficacia nel disciplinare il rapporto tra le parti di un contratto di compravendita deriva dal loro inserimento nel contratto stesso, in base al principio di cui all’art. 1372 Cod. Civ, secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti”: essendo peraltro diretti a disciplinare le obbligazioni delle parti inerenti la consegna di un bene oggetto di contratto di compravendita, non sono idonei a regolare un contratto di trasporto e il loro utilizzo a questo fine è assolutamente da sconsigliare, in quanto suscettibile di indurre fraintendimenti e dubbi interpretativi su quale sia la reale volontà delle parti che ne dovessero fare questo uso improprio.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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