La Logistica nel Codice Civile: la scissione con i servizi di trasporto nei contratti

Condividi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.79/2022, di conversione del Decreto Legge 36/2022, relativo alle riforme predisposte dal Pnrr, il Parlamento italiano ha, per la prima volta nella storia della Repubblica, preso in considerazione ed affermato l’esistenza ed il ruolo della figura della logistica nel nostro Codice Civile […]

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.79/2022, di conversione del Decreto Legge 36/2022, relativo alle riforme predisposte dal Pnrr, il Parlamento italiano ha, per la prima volta nella storia della Repubblica, preso in considerazione ed affermato l’esistenza ed il ruolo della figura della logistica nel nostro Codice Civile.

La prima e più diretta conseguenza di ciò è il riconoscimento della necessità, e quindi la formulazione, di un contratto specifico che regoli le attività di logistica, all’interno dei contratti di appalto.

Si tratta di un avvenimento epocale per il settore, fortemente sostenuto da Assologistica con un grande sforzo di sensibilizzazione anche delle diverse parti politiche, durato ben sei anni, attraverso argomentazioni tecnico giuridiche che sono alla base del risultato raggiunto.

 La Logistica entra nel Codice Civile: leggi l’approfondimento su Logistica #8-Settembre 

 

I nuovi confini giuridici

L’operazione è stata possibile attraverso un emendamento all’articolo 1677 bis inserito nel Codice Civile che, nella sua nuova formulazione ora recita: 

Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili

La prima evidenza è quella del riconoscimento da parte del legislatore dell’esistenza e del ruolo della logistica i cui servizi ricadono nelle regole del contratto d’appalto, e non appare casuale il collegamento con l’articolo 1677 che regola la prestazione continuativa o periodica di servizi con inclusione anche delle norme sul trasporto di cose in questo particolare ambito.

La nuova formulazione, se da una parte fissa in maniera puntuale i momenti, anche temporalmente, attraverso i quali si esplica l’attività di logistica, dalla ricezione alla distribuzione di beni, dall’altra tende a separare le attività di trasporto come non comprese nel contratto di appalto ma piuttosto soggette alle norme relative allo specifico contratto di trasporto.

Una precisazione non da poco e non priva di ricadute sul piano dell’operatività e delle relative responsabilità. 

Leggi anche:
Packaging, serve una normativa per l’economia circolare
Lotta al cambiamento climatico: luci ed ombre dell’inserimento del trasporto su strada nell’ETS2

 

Cosa comporta

La normativa ora approvata porterĂ  come novitĂ  per quanto riguarda i servizi logistici il passaggio da contratti sino ad oggi espressione di una prassi commerciale in quanto relativi ad attivitĂ  non previste dal Codice Civile e che in esso non trovavano menzione, al nuovo contratto di logistica facente capo al contratto di appalto di servizi.

A tale proposito, alcuni operatori puntualizzano come la netta separazione posta dalla nuova norma tra le fasi che contraddistinguono le attività logistiche e quelle relative al trasferimento di cose da un luogo all’altro e, conseguentemente, la differente applicazione di norme contrattuali, abbia conseguenze proprio sotto il profilo delle responsabilità.

Si osserva infatti che il contratto d’appalto vede sempre il committente obbligato in solido con l’appaltatore e/o subappaltatori a soddisfare i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori e le richieste eventuali degli enti previdenziali ed assicurativi. Responsabilità quindi che non può essere assolta nemmeno in presenza di verifiche preventive sulle parti.

Nel contratto del trasporto, invece, il committente, ove verifichi, secondo le norme di legge, la regolarità del vettore per quanto riguarda l’assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali vede decadere la propria corresponsabilità.

Ti potrebbero interessare