Le modifiche introdotte alla disciplina dell’interscambio pallet

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Cosa cambia con la Legge 182/25 in materia di interscambio pallet? Ambito di applicazione più chiaro, tracciabilità documentale rafforzata, digitalizzazione obbligatoria del buono pallet entro 24 mesi e nuovo ruolo regolatorio dei sistemi-pallet nella determinazione del valore di mercato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, il cui articolo 2, dedicato alle misure di semplificazione in materia di interscambio dei pallet, sostituisce le disposizioni già introdotte nel 2022 dagli artt. 17-bis e 17-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Le novità da ultimo introdotte non rivoluzionano il precedente assetto, ribadendo anzi e rafforzando la regola generale della restituzione uno a uno, in base alla quale il destinatario delle merci pallettizzate deve restituire un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche coerenti con quelli su cui era posizionata la merce ricevuta. Viene quindi confermata ed anzi rafforzata la ratio della disciplina, da individuarsi da un lato nell’esigenza di contenere gli sprechi della filiera e, dall’altro, nell’opportunità di salvaguardia dell’ambiente (come è confermato anche dalla previsione in base alla quale l’obbligo di restituzione permane “indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”). il conseguimento di questi obiettivi impone a tutti gli operatori una gestione attenta e puntuale delle modalità in base a cui, in particolare in alcuni settori, sono gestite le unità di movimentazione.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina attengono da un lato al ruolo conferito ai sistemi-pallet come soggetti tecnici incaricati di definire gli standard di riferimento e in particolare di determinate il valore medio di mercato del pallet e, dall’altro, la rafforzata la tracciabilità documentale, rendendo altresì più stringenti gli obblighi di restituzione.

L’ambito di applicazione

Dal punto di vista della corretta individuazione dell’ambito di applicazione la nuova disciplina compie un passo in avanti sostanziale, chiarendo aspetti che la formulazione previgente lasciava nell’ombra. Se infatti il comma 1 dell’articolo 17 bis, anche nella sua nuova formulazione, ribadisce che le norme “si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili”, la stessa disposizione chiarisce anche che “sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale”.

Restano quindi esclusi dall’ambito di applicazione i supporti non standard, i pallet appartenenti a società di pooling che operano in base a contratti privati (esclusioni già previste dalla previgente disciplina, ma da ultimo meglio specificate) nonché i pallet oggetto di movimentazioni internazionali. Quest’ultima precisazione è fondamentale, eliminando ogni possibile dubbio relativo all’ambito spaziale di applicazione della normativa.

Il nuovo testo dell’art. 17-ter richiama inoltre espressamente l’art. 11-bis del D. Lgs. 286/05, attribuendo carattere di specialità alla disciplina dell’autotrasporto rispetto alla normativa generale sui pallet: il vettore quindi “non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”, fermo restando che “qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.

Il coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale presenta sicuramente degli aspetti critici, individuando un soggetto (il vettore) esente da qualsiasi obbligo relativo alla gestione pallet, nell’ambito di un sistema complessivo di regole applicabili agli altri attori dell’operazione complessivamente considerata, con il rischio che si realizzi una sorta di imbuto nel flusso di pallet.

La novità chiarisce, pur suscitando le perplessità sopra evidenziate, il rapporto tra la normativa sull’autotrasporto rispetto alla disciplina generale sui pallet, sovvertendo l’interpretazione prevalente prima della riforma, in base alla quale la disciplina generale avrebbe abrogato implicitamente l’art. 11-bis del D. Lgs. 286/05, in quanto posteriore.

Le modifiche in sintesi

La L. 182/25 ha confermato i principi generali già introdotti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificando peraltro sostanzialmente alcuni aspetti, particolarmente quelli relativi alla gestione del buono pallet e alla sua conversione in debito monetario.

Il sistema della gestione pallet resta infatti fondato sull’obbligo della restituzione uno a uno nel luogo di loro consegna e sull’emissione del buono esclusivamente nel caso in cui la restituzione immediata non sia possibile, con conferma della sua validità semestrale.

Le modifiche da ultimo introdotte attengono peraltro alla concreta gestione dei buoni pallet e alla loro monetizzazione, prevedendo meccanismi che, soprattutto quando i buoni saranno compiutamente digitalizzati, ne consentiranno un utilizzo più sicuro e veloce, evitando contestazioni e il rischio di contenzioso.

La gestione dei pallet impone in ogni caso a tutti gli attori della filiera uno sforzo organizzativo e strutturale, per predisporre quanto necessario, anche in prospettiva dell’adeguamento tecnologico cui sono chiamati, valutando altresì la compatibilità dei contratti in essere (sia di trasporto, sia di logistica e di compravendita) con il nuovo assetto normativo, introducendo eventualmente le modifiche funzionali al rispetto delle regole relative all’interscambio pallet, anche al fine di prevenire possibili contenziosi.

Il nuovo ruolo conferito ai sistemi-pallet

Dopo aver definito al comma 2, lettera e), dell’art. 17-bis novellato, i sistemi-pallet come “le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione”, il successivo art. 17-ter attribuisce loro il compito di stabilire specifiche tecniche, criteri di manutenzione e soprattutto il valore medio di mercato dei pallet, che dovrà essere aggiornato il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, fremo restando che nel caso in cui un sistema-pallet non provveda “ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all’ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento” sarà automaticamente escluso dall’applicazione della normativa. La novità è significativa, in quanto la precedente versione della normativa attribuiva questo compito al Ministero dell’Impresa, i cui ritardi e carenze avevano di fatto paralizzato l’applicazione concreta del meccanismo di conversione dei pallet in moneta.

I sistemi-pallet assumono per la prima volta una funzione regolatoria, attraverso la quale si intende realizzare un aggiornamento più frequente e basato su elementi oggettivi del valore dei supporti, elemento cruciale in un mercato esposto a oscillazioni dei costi del legno e della loro manutenzione. I valori determinati dai sistemi-pallet diventano in questa prospettiva indicatori ufficiali e costituiscono un riferimento univoco per realizzare compiutamente il meccanismo di interscambio, garantendo ai soggetti della filiera una più agevole gestione delle differenze tra pallet consegnati e resi, con conseguente implementazione della certezza economica, riduzione del contenzioso e possibilità di programmare al meglio la propria attività logistica.

Ai sistemi-pallet è conferita piena autonomia, affermando che ognuno di essi “determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio sistema-pallet”, nonché la funzione di “monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet”, essendo altresì tenuti a informare “le autorità competenti circa possibili violazioni”. È stato anche attributo un ruolo attivo alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, prevedendo che debbano, d’intesa con i sistemi-pallet, redigere, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Buoni pallet: come gestirli e utilizzarli

La L. 182/25 ha anche parzialmente innovato le modalità in base a cui deve essere gestito e utilizzato il buono pallet, stabilendo al riguardo che:

  1. la nuova normativa, in primo luogo, attribuisce una qualificazione giuridica differente al buono pallet rispetto alla previgente versione, facendo riferimento all’articolo 1996 cod. civ. (titolo rappresentativo di merci), laddove in precedenza il riferimento era al titolo di credito improprio e all’articolo 1992 cod. civ. (in base all’articolo 1996 cod. civ. “I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo”;
  2. il contenuto del buono pallet è stato meglio specificato, prevedendo che debba contenere “data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l’indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire”;
  3. è stato introdotto l’onere a carico del possessore del buono pallet di porre “in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all’indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione”, fermo restando che nel caso in cui omettesse di porre in essere questo necessario adempimento non potrebbe “richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall’emissione del buono pallet”, salvo procedere “ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa” (nel caso in cui il soggetto obbligato non vi provveda in tale ultimo termine, il suo debito tornerà ad essere monetario).

Le novità in ambito documentale

I documenti cui fa riferimento la novella, come peraltro anche la normativa previgente, sono sostanzialmente due e rispetto ad entrambi la Legge 182/25 apporta modifiche sostanziali. Il documento di trasporto assume nella nuova formulazione dell’art. 17-ter un ruolo fondamentale, dovendo indicare “la tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili”, nonché, eventualmente, il fatto che i pallet siano oggetto di compravendita e/o di cessione a titolo gratuito (in assenza di tale indicazione, l’operazione risulterà soggetta alla disciplina generale di cui alla normativa più volte sopra richiamata). Le novità più significative riguardano peraltro la disciplina del buono pallet, del quale, in primo luogo, è prevista la digitalizzazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della novella. Se infatti il testo previgente si limitava a porre l’alternativa tra buono pallet cartaceo e digitale, il testo novellato prevede espressamente che “decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale”, imponendo quindi a tutti gli attori della filiera di adeguare i propri sistemi gestionali, con particolare attenzione alla tracciabilità dei movimenti e alla conservazione probatoria dei documenti.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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