Pagamento per il servizio reso

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Il vettore ha titolo  per conseguire il pagamento del corrispettivo per il servizio reso anche dal destinatario o deve invece necessariamente rivolgersi al committente/mittente?

Per rispondere al quesito è necessario fare riferimento a due disposizioni del codice civile. In base all’articolo 1689 (Diritti del destinatario), infatti, “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”.

Tale disposizione deve essere letta in combinato con l’art. 1692 dello stesso codice (Responsabilità del vettore nei confronti del mittente), in base al quale “il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario”.

Sulla base di questi elementi il contratto di trasporto deve essere annoverato nella categoria dei contratti a favore di terzo, nel cui ambito deve quindi essere individuata la disciplina applicabile.

In questa tipologia di contratti il terzo, nel momento in cui aderisce al contratto, subentra nei diritti e negli obblighi dell’originario contraente: nel caso del trasporto, questo effetto si realizza con la richiesta della consegna della merce che ne costituisce oggetto da parte del destinatario.

Da tale momento, quindi, il destinatario è tenuto al pagamento del nolo pattuito.

In giurisprudenza si è affermato che questo effetto opera automaticamente, anche nel caso in cui non sia prevista la clausola porto assegnato.

Nel caso in cui il vettore non ottenga il pagamento del nolo da parte del committente del trasporto, ha quindi titolo per agire nei confronti del destinatario, quale terzo beneficiario della prestazione.

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