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Trasporto di prodotti chimici: chi deve gestire la fase di scarico

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Un nostro lettore ci segnala di ricevere dai propri clienti numerose richieste affinché gli autisti effettuino lo scarico dei prodotti chimici, oggetto della compravendita dalle autobotti con cui sono trasportati nelle cisterne del cliente stesso, e ci chiede se tale richiesta sia legittima, in quanto alcuni vettori si rifiutano di ottemperarvi.

Occorre al riguardo premettere che, per rispondere compiutamente alla domanda posta dal lettore, sarebbe necessario prendere visione tanto del contratto di compravendita, quanto quello di trasporto, in quanto la normativa in materia di trasporto (in particolare, l’articolo 1687 del Codice Civile) si limita a prevedere che “il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”.

A chi inerisce la fase di scarico?

In giurisprudenza si è al proposito affermato che “in linea di massima, l’attività con cui il vettore mette le cose trasportate a disposizione del destinatario consiste nello scarico delle cose dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione indicato nel contratto, e s’inserisce nell’esecuzione del contratto di trasporto” (Cassazione, 31/5/2005 n. 11593), cosicché deve considerarsi un’operazione inerente al trasporto.

La stessa Cassazione peraltro ha recentemente affermato che l’obbligazione di scaricare la merce oggetto del trasporto, cui è normalmente obbligato il vettore, “può essere, peraltro, convenzionalmente posta a carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d’appalto – collegato o complementare a quello di trasporto – con il quale il vettore si assuma l’obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio: ciò particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l’impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato” (Cassazione, 13/12/2010, n. 25117).

Attenzione agli Incoterms

Occorrerebbe inoltre esaminare anche le condizioni di compravendita in concreto adottata, tenendo in considerazione ad esempio che, nel caso in cui sia adottato il termine Incoterms DAP, la consegna del bene oggetto di compravendita si perfeziona con la merce ancora caricata sul mezzo, mentre nel caso in cui la compravendita sia soggetta al termine DPU, la consegna si perfezionerà quando la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo, verrà messa a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

In considerazione del fatto che la normativa del trasporto individua nel contratto (e/o negli usi di settore) l’elemento in base a cui determinare le modalità secondo le quali la merce deve essere “messa a disposizione” dal vettore al destinatario, e anche del fatto che il trasporto (e, quindi, anche lo scarico di prodotti chimici) potrebbe richiedere l’intervento di personale specializzato, si ritiene che la soluzione alla questione posta dal lettore vada ricercata attraverso lo strumento contrattuale, coordinando opportunamente le obbligazioni previste rispettivamente dal contratto di compravendita e da quello di trasporto, al fine di definire correttamente obbligazioni e inerenti responsabilità dei soggetti coinvolti, tenendo debitamente in considerazione la natura della merce trasportata e le peculiarità dell’attività di scarico e stoccaggio della stessa.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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