Gasolio, accise e adeguamento del corrispettivo

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Un lettore ci chiede se nel calcolare l’adeguamento del corrispettivo dei servizi di autotrasporto alle variazioni del costo del gasolio sia legittimo detrarre la quota accise che le aziende di trasporto possono recuperare in F24.

Per rispondere al quesito posto dal lettore occorre fare riferimento a due distinte norme, entrambe dirette a disciplinare il meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo dei servizi di autotrasporto alle variazioni intervenute in corso di rapporto del costo del gasolio.

Il comma 5 dell’articolo 83 bis del D.L. 112/08 dispone infatti che “nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane”.

Con una formulazione sostanzialmente analoga, pur con alcune differenze, l’articolo 6 del D. Lgs. 286/05, terzo comma, lettera d, ha ripreso ed integrato quanto disposto dalla norma sopra richiamata, annoverando tra gli elementi essenziali del contratto anche il “corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.

Il problema delle accise

Entrambe le norme richiamate si riferiscono genericamente al “costo del carburante”, senza individuare i criteri in base ai quali tale costo debba essere valorizzato e, in particolare, non contengono alcun rifermento all’incidenza delle accise sul calcolo delle variazioni del costo gasolio.

Se la normativa non aiuta in tal senso, occorre fare riferimento a criteri meramente logici, in base ai quali sembra opportuno decurtare dal costo del carburante l’IVA e la quota di accise oggetto di “recupero” da parte del vettore ai sensi dell’articolo 24 ter del Decreto Legislativo n. 504/95.

L’articolo 83 bis, comma 5, d’altro canto, espressamente si riferisce “al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali”, chiarendo quindi che il valore cui occorre fare riferimento è il costo effettivamente sostenuto dal vettore, mentre la quota di accise recuperate e l’IVA non costituiscono per il vettore un costo.

L’importanza della disciplina contrattuale

È peraltro opportuno che la questione trovi soluzione nel contratto, concordando e specificando pattiziamente i criteri di riferimento da applicare per calcolare l’adeguavano. Occorre in ogni caso considerare che, salvo nell’ultimo periodo (in cui le accise hanno subito costanti cambiamenti), la questione è marginale, in quanto il meccanismo normativo non è diretto a determinare il corrispettivo del trasporto (nel qual caso il valore di riferimento del costo del gasolio sarebbe assolutamente rilevante) ma solo il relativo adeguamento, calcolato in percentuale sulle variazioni, scarsamente influenzate dal parametro preso a rifermento in corso di rapporto.

Il rafforzamento dell’obbligo di adeguamento

In linea più generale, per meglio inquadrare glia spetti salienti della disciplina dell’adeguamento del corrispettivo del contratto di autotrasporto alle variazioni del costo del gasolio, si può osservare come la reiterazione del principio già contenuto nella disposizione dell’articolo 83 bis dell’articolo 6 del D. Lgs. 286/05 si sia resa necessaria, nella logica del legislatore, al fine di rafforzarne la coercibilità, in quanto il sesto comma dello stesso articolo 6 D. Lgs. 286/05 prevede che “in assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta” e il comma 6 bis che “al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella ((stipulazione dei contratti)) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo (,) nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Le conseguenze pratiche

Dall’esame coordinato delle disposizioni sopra richiamare emerge pertanto che:

  1. l’adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo de gasolio, nel caso di contratti aventi durata superiore ai 30 giorni, è obbligatoria per legge e nel caso in cui non sia stata contrattualmente prevista il contratto si considera non stipulato in forma scritta, con due conseguenze sostanziali:
    1. al rapporto si applicherà la più rigorosa disciplina della corresponsabilità tra committente e vettore prevista per i contratti non scritti;
    2. i corrispettivi dei servizi di trasporto dovranno essere determinati ai sensi del comma 6 bis sopra richiamato, e saranno quindi sottratti alla libera contrattazione tra le parti:
  2. per quanto riguarda le modalità in base a cui deve essere computato l’adeguamento, entrambe le previsioni normative identificano unicamente la soglia minima di aumento oltre la quale scatta la necessità di provvedervi, fissata nel 2% dal valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato;
  3. gli altri elementi necessari a dare concreta applicazione all’adeguamento automatico sono rimessi alle determinazioni delle parti, le quali dovranno quindi contrattualmente individuare:
    1. il valore di riferimento del costo del gasolio al momento della sottoscrizione del contratto,
    2. la quota di incidenza del costo del gasolio sul corrispettivo contrattualmente previsto per i trasporti;
  4. la previsione normativa è ancora più vaga per quanto concerne l’adeguamento alle variazioni delle tariffe autostradali (previsto solo dall’art. 83 bis DL 112/08 e non richiamato dall’articolo 6 del D.lgs. 286/05), in quanto la norma pur richiamandolo non individua alcun aspetto della sua applicazione pratica.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Stefano Fadda

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