Dopo settimane di proteste nel settore dell’autotrasporto e un confronto tra il Governo e le associazioni di categoria, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 23 ottobre 2026 n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo, il 24 ottobre 2026. Il provvedimento rappresenta la principale risposta dell’esecutivo all’emergenza provocata dall’aumento del costo del gasolio e contiene una serie di interventi destinati a sostenere le imprese di autotrasporto merci per conto terzi.
Le misure non si limitano a rifinanziare il credito d’imposta sul carburante, ma introducono anche nuove regole per l’adeguamento delle tariffe di trasporto all’andamento del prezzo del gasolio e una moratoria sui contratti di leasing dei veicoli industriali.
Per il comparto dell’autotrasporto vengono stanziati complessivamente 105,2 milioni di euro, all’interno di un pacchetto complessivo da 175,2 milioni.
Oltre 105 milioni di euro a sostegno dell’autotrasporto
La parte più rilevante del decreto sotto il profilo economico riguarda il rafforzamento del sistema di compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto del carburante. Il Governo ha destinato all’autotrasporto 105,2 milioni di euro, cifra che comprende sia nuove risorse, sia il finanziamento di una nuova finestra temporale per il riconoscimento del beneficio fiscale.
L’obiettivo dichiarato è ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del gasolio sui bilanci delle imprese, che negli ultimi mesi hanno visto crescere in maniera significativa il costo di una delle principali voci di spesa dell’attività di trasporto.
Il credito d’imposta viene ulteriormente potenziato
L’articolo 1 del decreto interviene sul credito d’imposta introdotto nei mesi precedenti per compensare il maggior costo del carburante. L’agevolazione è destinata alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi che impiegano veicoli Euro V ed Euro VI e viene calcolata sulla differenza tra il prezzo del gasolio sostenuto dalle aziende e il prezzo medio registrato nel febbraio 2026.
Secondo la disciplina già in vigore, il contributo può coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il nuovo decreto modifica la struttura dell’intervento distinguendo due diversi periodi temporali. Da un lato vengono rifinanziate le spese sostenute tra marzo e agosto 2026 mediante un incremento dello stanziamento di 66,4 milioni di euro. Per questa finestra il credito continuerà a poter essere utilizzato fino al 31 dicembre 2026. Secondo quanto comunicato dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, le risorse complessive destinate al periodo marzo-agosto raggiungono i 480 milioni di euro.
Dall’altro lato il provvedimento istituisce una nuova finestra dedicata alle spese sostenute tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. Per questo periodo viene previsto un plafond autonomo pari a 60 milioni di euro. La principale novità consiste nella possibilità di utilizzare il credito maturato fino al 31 dicembre 2027, concedendo quindi un anno in più rispetto alla precedente finestra temporale.
Il decreto elimina inoltre la precedente estensione a ottobre prevista da un altro provvedimento normativo, cancellando i relativi 21,2 milioni di euro. Il risultato finale è uno stanziamento complessivo per l’autotrasporto pari a 105,2 milioni di euro.
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Arriva il parametro ufficiale per il costo del carburante
Uno degli interventi destinati a produrre effetti più duraturi è contenuto nell’articolo 2 del decreto, che modifica la disciplina dei contratti di autotrasporto introducendo un criterio ufficiale per determinare il peso del carburante sul costo della prestazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare ogni tre mesi una serie di valori percentuali minimi e massimi che rappresentano l’incidenza del carburante sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. Tali parametri saranno differenziati in base alle classi di peso dei veicoli e saranno elaborati partendo dai costi di esercizio di riferimento del settore.
Nelle intenzioni del Governo, questo meccanismo dovrebbe favorire un adeguamento più automatico delle tariffe di trasporto all’andamento del prezzo del gasolio, evitando che l’intero aumento dei costi venga assorbito dai vettori.
Nuove regole per i contratti non scritti
La principale novità riguarda i contratti stipulati in forma non scritta. A partire dal 24 ottobre 2026, i valori minimi pubblicati dal Ministero diventano il parametro obbligatorio per individuare la quota del corrispettivo riferibile al carburante.
Questo significa che le fatture relative alle prestazioni di trasporto dovranno evidenziare separatamente la componente carburante calcolata utilizzando i parametri ministeriali. La disposizione si applica anche ai rapporti commerciali già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto.
In questo modo viene introdotto un riferimento ufficiale che rende più semplice l’applicazione dei meccanismi di adeguamento quando il prezzo del gasolio subisce variazioni significative.
Confermato l’adeguamento automatico oltre il 2%
Il decreto rafforza inoltre una previsione già presente nella normativa vigente. Nei contratti con prestazioni distribuite su un periodo superiore a trenta giorni, la quota del corrispettivo attribuibile al carburante deve essere aggiornata quando il prezzo del gasolio varia di oltre il 2% rispetto al valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
La novità introdotta dal decreto consiste proprio nella definizione di un parametro ufficiale che consenta di individuare con maggiore precisione la componente carburante della tariffa di trasporto.
Più trasparenza nei contratti scritti
Anche i contratti stipulati in forma scritta vengono interessati dalle nuove disposizioni. Per i contratti sottoscritti dal 24 ottobre 2026 dovranno essere indicati espressamente sia il costo del carburante esistente al momento della stipula sia la sua incidenza sul valore delle prestazioni previste.
Pur lasciando impregiudicata l’autonomia delle parti nella determinazione del prezzo finale del servizio, il legislatore punta così a rendere più trasparente il peso del carburante nella formazione delle tariffe.
La moratoria sui leasing dei veicoli industriali
Tra le misure di sostegno alle imprese maggiormente colpite dall’aumento del costo del gasolio figura anche una moratoria sui contratti di leasing relativi ai veicoli impiegati nell’attività di trasporto.
La misura è riservata alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e consente di sospendere le rate in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
Le aziende potranno scegliere se sospendere integralmente i canoni oppure limitare la sospensione alla sola quota capitale. Durante il periodo di sospensione il contratto non potrà essere risolto né revocato e l’impresa non potrà essere dichiarata decaduta dal beneficio del termine per effetto della moratoria.
Il piano di rimborso verrà automaticamente prorogato e la durata complessiva del contratto sarà estesa per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati continueranno a essere regolati secondo quanto previsto dal contratto o secondo eventuali condizioni più favorevoli concordate tra le parti.
Le scadenze da tenere sotto controllo
Il 24 ottobre 2026 segna l’entrata in vigore del decreto e l’avvio delle nuove regole sulla quota carburante nei contratti non scritti. Il 1° novembre 2026 prende invece il via la moratoria sui leasing.
Il credito d’imposta relativo alle spese sostenute tra marzo e agosto potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2026, mentre quello riferito alle spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 potrà essere compensato fino al 31 dicembre 2027. La sospensione dei leasing terminerà il 31 marzo 2027.
Entro il 22 dicembre 2026, infine, il Parlamento dovrà convertire il decreto in legge e, nel corso dell’iter parlamentare, le misure potranno ancora essere modificate.




