Costi non previsti. Chi paga?

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Nel caso in cui la merce spedita tramite una compagnia di navigazione maturi dei costi non previsti a destino, la compagnia stessa ha titolo per richiederli allo spedizioniere o deve piuttosto rivolgersi direttamente al caricatore effettivo?

Per rispondere al quesito è necessario verificare come sia stata effettuata la prenotazione del carico alla compagnia, e cioè se ci sia stata la c.d. spedita del nome del caricatore effettivo.

Se infatti l’azione cartolare esercitabile dalla compagnia in base alla b/l può coinvolgere unicamente i soggetti in essa espressamente individuati ed indicati, l’azione causale deve essere esercitata nei confronti del soggetto che ha materialmente stipulato il contratto di trasporto.

Nel momento in cui lo spedizioniere stipula il contratto con la compagnia marittima diviene quindi parte del relativo contratto, salvo il caso in cui indichi sin dall’inizio il nominativo del soggetto in cui nome e conto agisce, cosicché in questo caso e solo in questo caso gli effetti del contratto si produrranno direttamente in capo a questo ‘ultimo soggetto.

In base all’articolo 1737 cod. civ. infatti,  “il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”, mentre in base all’articolo  1 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 gli spedizionieri  “svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri”.

Lo spedizioniere svolge sempre la propria attività per conto del proprio mandante, ma può sia operare i proprio nome come nel nome del committente.

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