DDT vale anche per trasporto in conto proprio?

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Il DDT può essere considerato idoneo documento di accompagnamento della merce viaggiante in caso di trasporto in conto proprio?

Il DDT non costituisce idoneo documento di trasporto nel caso in cui il trasporto stesso sia effettuato in conto proprio.

L’articolo 10 del DPR 783/77 prevede infatti che “il documento che deve accompagnare i trasporti di cui all’art. 39, comma primo, della legge deve essere redatto in conformità dell’allegato n. 1 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative delle imprese, in luogo del modello di cui al comma precedente, è consentito utilizzare altro tipo di documento, preventivamente approvato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che contenga comunque tutte le indicazioni previste dall’allegato 1, nonché la data e il numero della suddetta approvazione.

Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

Nel caso previsto dal comma precedente, il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento”.

Al proposito rileva altresì l’articolo 39 della legge 298/74, in base al quale “ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell’articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell’articolo 31.

L’elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L’elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all’anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari dei Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l’effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro dei trasporti e della navigazione – d’intesa con gli altri dicasteri interessati – può disporre con proprio decreto l’utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo”.

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