Divieto di transito per trasporti eccezionali e non su specifica tratta

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Chiarimenti in merito all’ordinanza emessa da un concessionario autostradale con cui è stato disposto il “divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t” su una determinata tratta, in particolare se tale divieto possa essere considerato violato nel caso in cui un veicolo “non eccezionale” dovesse superare il peso di 44 tonnellate complessive, usufruendo della franchigia di legge.

 

L’ordinanza trasmessa fa riferimento a “tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t”.

I presupposti di applicazione del divieto sono quindi due:

deve trattarsi di veicolo (e/o trasporto) eccezionale;

l’eccezionalità deve essere correlata al peso del complesso veicolare, superiore alle 44 t.

Il riferimento implicito è quindi all’articolo 10 del C.d.s , in base al quale “è eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62”, dove l’articolo 62 individua la massa limite delle varie tipologie di veicoli.

L’articolo 167 c.d.s, invece, sanziona il soggetto che circola con un veicolo la cui massa complessiva superi il valore indicato nella carta di circolazione, individuando anche la “famosa” franchigia del 5%.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che il divieto disposto con l’ordinanza del concessionario debba trovare applicazione unicamente ai trasporti eccezionali e/o in regime di eccezionalità, essendo invece irrilevante il superamento, nei limiti della franchigia, della massa complessiva indicata nella carta di circolazione del veicolo.

Come peraltro più volte segnalato rispondendo a precedenti quesiti, ribadisco la necessità di non considerare la franchigia di cui all’art. 167 c.d.s. come una sorta di estensione della portata utile del veicolo, essendo invece diretta a prevenire il rischio che eventi successivi all’inizio del viaggio implichino un involontario superamento del valore della massa complessiva indicato nella carta di circolazione (ad esempio, nel caso in cui il veicolo venisse caricato prima di effettuare il rifornimento  di carburante, o nel caso in cui la merce trasportata fosse soggetta ad aumenti di peso legati alle condizioni atmosferiche).

In fase di carico, in sostanza, la massa complessiva del veicolo non dovrà mai eccedere il valore indicato nella carta di circolazione come massa limite.

 

 

 

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