É necessario emettere il DDT anche nel caso di trasferimento di merce in conto deposito?

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Courier driver in uniform making notes in document and delivery white truck behinde him

 

Non è inoltre necessario che il documento di trasporto “accompagni” la merce, in quanto la Circolare Ministero Finanze n. 249 del 11 ottobre 1996 ha chiarito che il documento di trasporto può essere trasmesso telematicamente, purché l’azienda lo emetta il giorno stesso della partenza della merce.

Nel caso in cui si effettuino trasporti di merci non destinate alla vendita (conto lavorazione, riparazione, comodato d’uso, ecc.) è necessario che la merce  viaggi accompagnata da un documento di trasporto in cui sia indicato che il trasporto ha ad oggetto merce che rimane di proprietà del mittente del trasporto, per evitare che operi la presunzione di cui al primo comma dell’art. 53 del decreto IVA, in base al quale “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a ) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b ) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà”.

È quindi proprio, tra l’altro, le merci trasferite in conto deposito che l’emissione del documento di trasporto diviene necessaria, per ragioni eminentemente fiscali.

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