Furti & assicurazioni

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Truck driver inspecting truck long vehicle before driving.

E’ legittimo il comportamento di una compagnia di assicurazione che rifiuta di indennizzare un sinistro, sulla base di una clausola della polizza assicurativa secondo la quale, la copertura del rischio furto opererebbe solo nel caso in cui il veicolo su cui è trasportata la merce sia “vigilato” dall’autista o da terzi?

Il quesito posto dal lettore presuppone la soluzione di due diversi problemi. Sotto un primo profilo, occorre infatti chiedersi se sia legittimo per l’assicuratore, limitare la propria responsabilità ad ipotesi specificatamente contemplate dal contratto di assicurazione.

La risposta non può che essere affermativa, in quanto l’ordinamento riconosce la possibilità per le parti di un rapporto di limitare convenzionalmente la propria responsabilità, salvo il caso di dolo e colpa grave (in base all’art. 1229 cod. civ., infatti, “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”).

Ciò premesso, si deve evidenziare come, in base all’art. 1341 cod. civ., “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Sulla base di queste prime considerazioni, sembrerebbe pertanto di dover concludere che la clausola richiamata dal lettore sia legittima, ma, in quanto vessatoria, soggetta al regime della doppia sottoscrizione, come peraltro generalmente accade per molteplici clausole del contratto assicurativo.

La Cassazione peraltro è intervenuta sul tema, con una pronuncia che ha radicalmente spostato i termini della questione, in base alla “le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c..” (Cass. ordinanza n. 21758/19).

In sostanza quindi la pattuizione richiamata dal lettore non andrebbe qualificata come clausola di limitazione della responsabilità, ma come elemento in base a cui definire l’oggetto dell’assicurazione ed il suo contenuto, cosicché sarebbe legittima anche nel caso in cui non venisse specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ..

In via generale, il quesito posto dal lettore evidenzia come troppo spesso, nella prassi, le coperture assicurative non sono oggetto di idonea valutazione da parte del soggetto nel cui interesse sono prestate, con la conseguenza che solo al verificarsi di un sinistro emerge come il relativo rischio non fosse coperto, in tutto o in parte.

 

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