Il vettore matura l’indenizzo al carico se si presenta in anticipo rispetto all’orario concordato?

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Truck vehicle with trailers in background.

Nel caso in cui il vettore si presenti per prendere in consegna la merce con quattro ore di anticipo rispetto all’orario concordato e debba quindi attendere tale lasso di tempo prima che possano avere inizio le operazioni di carico del mezzo, ha comunque diritto all’indennizzo? La risposta è no, il vettore non matura diritto all’indennizzo, a condizione che al vettore stesso sia stato comunicato, in forma scritta, l’orario in cui avrebbero dovuto avere inizio le operazioni di carico/scarico (articolo due, comma due, del Decreto dirigenziale 24 marzo 2011, n. 69, in base al quale “il computo dei tempi di attesa ha inizio dall’orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall’orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in caso di arrivo in anticipo”). Il comma tre dello stesso articolo dispone inoltre che ”il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico”.

Il comma quattro dello stesso articolo dispone infine che il vettore non può richiedere alcun indennizzo quando:

  1. a) il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
  2. b) qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
  3. c) quando non osserva le indicazioni che, ai sensi del citato articolo 6-bis, comma I, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2005, ti. 286, il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
  4. d) quando non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora questi non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari ai completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico”.  In sostanza è quindi fondamentale che il committente, al fine di evitare di trovarsi costretto a corrispondere al vettore indennità non dovute, impartisca al suo fornitore indicazioni precise e dettagliate (in forma scritta) in ordine a tempi e modalità previsti per effettuare le operazioni di carico / scarico, creando in questo modo una “griglia” cui il vettore è tenuto ad uniformarsi.

In sostanza è quindi fondamentale che il committente, al fine di evitare di trovarsi costretto a corrispondere al vettore indennità non dovute, impartisca al suo fornitore indicazioni precise e dettagliate (in forma scritta) in ordine a tempi e modalità previsti per effettuare le operazioni di carico / scarico, creando in questo modo una “griglia” cui il vettore è tenuto ad uniformarsi.

In difetto di questa necessaria cautela è assolutamente probabile che il vettore maturi diritto a ricevere indennità anche in una serie di casi (ad esempio, il suo arrivo al magazzino in anticipo rispetto all’orario di apertura) nei quali, con un minimo di attenzione da parte del committente, nulla gli sarebbe dovuto.

 

 

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