Merce danneggiata: di chi è la responsabilità?

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Qual è la responsabilità applicabile all’operatore logistico in caso di merce mancante o danneggiata?

Nel nostro ordinamento, come pure nel sistema convenzionale internazionale, non esiste una disciplina specifica del contratto di logistica, cosicché per individuare il regime di responsabilità applicabile ad un contratto di logistica occorre fare riferimento ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale, integrati con le regole stabilite per i singoli contratti (deposito, spedizione, trasporto) in cui è possibile scomporre le prestazioni che ne costituiscono oggetto.

In questo ambito peraltro, ed in mancanza di una disciplina specifica del contratto di logistica, l’autonomia privata assume rilevanza fondamentale, cosicché per individuare il regime di responsabilità concretamente applicabile in caso di danni e/o perdita di merce sarebbe necessario esaminare la disciplina pattiziamente adottata dalle parti nel singolo contratto e quanto di seguito espresso, pur riconducibile a principi generali, ha valenza pratica limitata.

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Ciò premesso:

1 in base all’articolo 1218 Cod. Civ. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Mentre, in base all’articolo 1223 “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediate e diretta”.
Ed infine, in base all’articolo 1176, secondo comma, “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (“una diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute” Cass., 20 novembre 2009, n. 24544);

 

2 per quanto concerne il contratto di deposito trova poi applicazione il principio di cui all’articolo 1177 dello stesso codice, in base al quale “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna” (c.d. responsabilità ex recepto): cosicché il depositario risponde dei danni alla merce depositata per il solo fatto del loro verificarsi, essendo il depositante dispensato dall’onere di fornire la concreta prova delle cause del danneggiamento.
La responsabilità del depositario, inoltre, non conosce alcun limite, essendo pari al controvalore della merce danneggiata;

 

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3 il regime della responsabilità ex recepto trova applicazione anche relativamente ai danni subiti dalla merce durante il trasporto, anche se il risarcimento dovuto dal vettore in questo caso trova dei limiti, diversificati in base alla tipologia di trasporto in concreto eseguita;

4 in base all’articolo 1693 cod. civ., ad esempio, con riferimento ai trasporti su gomma, “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”, con la precisazione (art. 1696) che il debito del vettore per predita o avaria della merce traportata è limitato in un importo pari ad un euro per chilogrammo di merce perduta o avariata per i trasporti nazionali ed a 8,33 DSP per chilo per i trasporti internazionali (il limite, in ogni caso, non trova applicazione se il vettore ha agito con dolo o colpa grave);

5 la disciplina della spedizione invece differisce completamente da quella sopra tratteggiata, non essendo in questo caso applicabile il particolare regime del receptum;

6 in base all’articolo 1737 cod. civ. infatti, “il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie” (lo spedizioniere, quindi, si limita a svolgere attività meramente negoziale, stipulando per conto del proprio cliente un contratto di trasporto, cosicché la sua responsabilità è limitata alla “scelta” del vettore, mentre non risponde di eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto).

La logistica è un’attività complessa e la carenza di riferimenti normativi impone massima cura nella predisposizione dei relativi contratti, che dovranno essere integrati con una disciplina esaustiva e coerente di ogni aspetto del servizio.

Gli esperti di LogisticaNews
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