Nuovo regolamento UE sugli imballaggi in plastica: votata l’approvazione

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Nuove norme per l’uso e la graduale riduzione della plastica nel packaging: un passo avanti verso la sostenibilità. Tra riduzione, divieti e riuso: cosa cambia con il Regolamento UE

Con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni, il Parlamento europeo ha recentemente approvato un nuovo regolamento che mira ad affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggi, uniformare le leggi del mercato interno e promuovere l’economia circolare,rendendo gli imballaggi in plastica più sostenibili e riducendo i rifiuti nell’Unione Europea (UE). 

Nell’intento dei legislatori di Bruxelles queste misure rappresentano dunque un passo importante verso l’economia circolare e la tutela dell’ambiente: nel giro di cinque anni i Paesi membri dell’Unione europea dovrebbero garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. 

Per l’industria italiana della plastica e degli imballaggi, focalizzata da anni sul riciclo, al punto di esserne leader in Europa, occorre valutare attentamente i punti salienti di questa normativa, soprattutto al meccanismo di deroghe che potrebbe permetterle di non doversi convertire in modo radicale.

Gli obiettivi di riduzione

Il nuovo regolamento votato in Europa stabilisce una scaletta ferrea per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, con un particolare focus sulle plastiche: l’accordo prevede infatti una loro diminuzione del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, il che, per altro, rispecchia quanto inizialmente proposto dalla Commissione europea.

Si tratta di obiettivi senz’altro ambiziosi, che sfidano gli Stati membri a migliorare la gestione degli imballaggi e a promuovere soluzioni più sostenibili. Nella pratica, l’indirizzo dato parla di divieti nell’utilizzo e di riuso, al fine di togliere dalla circolazione quanti più rifiuti possibili (tema, questo, strettamente connesso a questioni di tipo educativo e culturale).

Divieti su imballaggi in plastica monouso

I primi divieti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030, colpendo alcuni formati di imballaggi in plastica monouso. Si tratterà di confezioni per frutta e verdura fresca non trasformate, di imballaggi per alimenti e bevande consumati in bar e ristoranti, di monoporzioni (condimenti, salse, panna, zucchero) e di confezioni in miniatura per i kit da toilette destinati al settore alberghiero.

Saranno vietate anche le borse in plastica molto leggere, inferiori ai 15 micron, sempre che il loro utilizzo non sia richiesto da motivi igienici o non si tratti di imballaggi primari per alimenti sfusi in ambiti di prevenzione degli sprechi alimentari.

Va tenuto bene a mente che questa serie di divieti si applica solo agli imballaggi in plastica non compostabile, i quali vengono raccolti e smaltiti come già avviene in Italia.

Modificando invece la Direttiva plastica monouso sono stati inseriti ulteriori divieti che riguardano i film in plastica per imballare le valigie negli aeroporti e quelle parti in polistirene utilizzate per proteggere determinati prodotti dagli urti durante il trasporto.

Divieti imballaggi plastici monouso

  1. Confezioni multiple di bevande al punto vendita (ad esempio, confezioni da 6 di acqua e latte)
  2. Imballaggi per frutta e verdura sotto 1,5 kg
  3. Consumo di bevande e alimenti in loco
  4. Condimenti, salse e conserve consumati in bar e ristoranti
  5. Prodotti di cosmetica e igiene negli alberghi
  6. Buste ultraleggere, salvo se necessarie per ragioni di igiene o per cibo sfuso, come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari

Riuso e riciclo

Capitolo a parte è quanto previsto sulla ‘seconda vita’ degli imballaggi. Tutti, senza esclusione di colpi, dovranno essere riciclabili o riutilizzabili, riducendo al minimo quelli superflui e la presenza di sostanze nocive: su tutti, sarà vietato l’uso dei cosiddetti “orever chemicals” (come i Pfas) negli imballaggi a contatto con gli alimenti. 

Il nuovo regolamento prescrive che, entro il 2030, almeno il 10% delle confezioni per bevande alcoliche e analcoliche debba essere riutilizzabile, ulteriore passaggio che punta a creare un ciclo virtuoso per la gestione dei rifiuti.

Sono previsti anche obblighi di riuso per tutti gli imballaggi per il trasporto, divisi in obblighi di riuso al 2030 (obbligatori) e al 2040 (per adesso, indicativi).

L’impatto sulI’industria italiana

Vista la norma, l’industria italiana della plastica e degli imballaggi dovrà affrontare questioni a dir poco radicali. L’Italia è infatti una leader riconosciuta nel riciclo, peccato che la norma europea punti solo al riutilizzo. 

Il nostro Paese ha un sistema industriale rodato che attualmente ricicla il 71,5% dei rifiuti, ma si tratta di un’impostazione ben diversa da quella indicata dalla norma UE. 

Si tratta di una differenza sostanziale, anche negli asset industriali e nei processi: il riutilizzo prevede infatti che l’imballaggio sia lavato e utilizzato nuovamente, mentre il riciclo preleva la plastica per darle nuova vita.

Un cambiamento destinato a (s)travolgere le abitudini di raccolta differenziata che porterebbe tutti i costi immaginabili necessari alla conversione di un intero settore. Tuttavia, sono previste deroghe che offrono opportunità per premiare anche i Paesi che raggiungono risultati importanti nel riciclo.

Le deroghe previste 

Il Parlamento europeo, pressato dalle associazioni di settore dei Paesi già dotati di un’industria del riciclo avanzata, per mitigare la complessità e l’impatto della norma ha introdotto diverse deroghe per ciascun divieto riguardante gli imballaggi di plastica. 

Vale la pena elencare le deroghe in base allo specifico obiettivo:

  1. Compostabilità e corretta raccolta: i divieti non si applicano se la plastica è compostabile e può essere raccolta e smaltita correttamente assieme ai rifiuti organici.
  2. Frutta e verdura trasformate: possono entrambe derogare al divieto di utilizzare plastica nel packaging.
  3. Imballaggi compositi: sono così definiti quelli che vantano una composizione per almeno il 95% in carta, quindi assimilabile in toto alla stessa e non soggetto a divieti.
  4. Gli obblighi di riuso per il trasporto non si applicano a:
  • Cartone
  • Trasporto di beni pericolosi
  • Grandi macchinari
  • Imballaggi flessibili a contatto con gli alimenti
  1. Obblighi di riuso per cibo e bevande da asporto – tali obblighi sono stati rimossi e sostituiti da due clausole:
    • L’esercente accetta di fornire cibo e bevande nel contenitore eventualmente portato dal consumatore (sul modello tedesco).
    • L’esercente offre al consumatore l’opzione di fornire cibo e bevande in contenitori riutilizzabili e ambisce a fornire il 10% di contenitori riutilizzabili entro il 2030.
  1. Obblighi di riuso per contenitori per bevande pre-imbottigliate – In questo caso le esclusioni riguardano:
    • Bevande altamente deperibili
    • Latte e i suoi derivati
    • Vini
    • Altre bevande alcoliche

Ci sono poi delle deroghe ‘statali’, che scattano, ossia, quando uno Stato membro rientri in determinati parametri: si tratta di un meccanismo pensato espressamente per salvare i settori industriali di quei Paesi che hanno investito fortemente sul riciclo nei decenni scorsi.

Per esempio, sopravanzando del 5% la soglia di riciclo stabilita di un materiale da imballaggio al 2025, si può derogare agli obblighi di riuso per quel materiale.

Oppure, quei Paesi che dimostrino, al 2028, di aver ridotto di almeno il 3% rispetto al 2018 i rifiuti prodotti, possono derogare agli obblighi di cui sopra. Allo stesso modo, sono previste deroghe anche per gli operatori economici che abbiano un piano di prevenzione e riciclo che contribuisca agli obiettivi di prevenzione UE.

Ci sono, infine, deroghe per i singoli, come microimprese, operatori con superficie di vendita che non superi i 100 metri quadrati e per coloro che non producono più di una tonnellata di rifiuti in un anno.

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