Obbligazioni a carico di spedizioniere e compagnia marittima

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Ecco alcuni chiarimenti in ordine alle obbligazioni che fanno carico a spedizioniere e compagnia marittima di notificare allo shipper ed al destinatario orari e/o ritardi della spedizione.

Tanto lo spedizioniere quanto il vettore sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che fanno loro rispettivamente carico con la diligenza del buon padre di famiglia, nella cui valutazione deve peraltro essere tenuto conto del fatto che trattasi di operatori qualificati, la cui professionalitĂ  presuppone competenze e attenzioni che non potrebbero essere richieste a soggetti che abbiano assunto analoghe obbligazioni a titolo non professionale.

In base all’art.  1176 cod. civ., infatti, “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitĂ  professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivitĂ  esercitata”

Se la diligenza del buon padre di famiglia “si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità” (Cass., 18 maggio 2009, n. 11419), quella richiesta dall’operatore professionale deve essere “qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute” (Cass., 20 novembre 2009, n. 24544).

Entrambi quindi devono svolgere le rispettive attivitĂ  in maniera professionale, fornendo al cliente (inteso in senso lato, includendovi tanto lo shipper quanto il terzo beneficiario e, quindi, il destinatario) tutte le informazioni di cui sono a conoscenza che possano essere utili a questi ultimi soggetti per organizzare al meglio le loro attivitĂ .

Lo spedizione, in particolare, è tenuto ad informare il proprio mandante di ogni elemento di cui venga a conoscenza nel l’esecuzione del mandato assegnatogli e dovrĂ  pertanto trasmettere al cliente ogni notizia, dato o comunicazione che gli sia fornita dalla compagnia.

La spedizione è un mandato, cosicché trova applicazione a questa fattispecie anche l’articolo 1710 cod. civ., in base al quale, “il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”.

Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione connaturato alla corretta esecuzione del mandato con la diligenza qualificata richiesta ad un operatore professionale implica necessariamente responsabilità per lo spedizioniere, che sarà quindi tenuto a risarcire i danni conseguenza delle sue carenze informative.

Considerazioni in larga parte analoga possono essere svolte relativamente all’attività del vettore.

L’art. 1686 cod. civ. dispone in particolare al proposito che “se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli”, cosicchĂ© il vettore non solo è tenuto a dare notizia di eventuali ritardi, ma è tenuto anche al puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal mittente.

 

 

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