Servizio movimentazione merci in house

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La questione è delicata, in quanto eventuali anomalie del rapporto relativo ad un contratto di appalto potrebbero indurre a qualificare il rapporto come interposizione fittizia di manodopera, fattispecie penalmente rilevante.

Sotto questo profilo peraltro ogni rapporto deve essere considerato nella sua interezza e con riferimento alle specificità del caso concreto, in quanto se esistono sicuramente alcuni indici che possono indurre a ritenere la non genuinità dell’appalto, non esiste di fatto un elenco tassativo di parametri di riferimento, cosicché per esprimere una valutazione corretta sarebbe opportuno leggere l’intero contratto.

Segnalo peraltro due sentenze, che presentano elementi in comune con l’ipotesi descritta dal lettore:

“fatte salve alcune esigenze e caratteristiche specifiche relative all’opera o al servizio dedotti in contratto, nel caso in cui il corrispettivo venga determinato in base alle ore o alle giornate effettivamente lavorate dai dipendenti dell’appaltatore, si riproporrebbe la problematica della genuinità dell’appalto: il corrispettivo determinato secondo tale modalità, infatti, utilizzando come base di calcolo l’importo della retribuzione oraria dei dipendenti, violerebbe il sinallagma contrattuale che sottende al rapporto obbligatorio in termini di «compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro», ai sensi dell’art. 1655 c.c.” (Cass., sez. lav. 29 settembre 2011 n. 19920);

“in detto appalto endo-aziendale, circostanza chiave era rappresentata dal fatto che, oltre a non sussistere alcuna distinzione tra le attività realizzate dai due gruppi di lavoratori, il potere di controllo dei dipendenti in appalto era completamento affidato alla società committente, che, attraverso la strumentazione utilizzata dai lavoratori (pistole bar code), aveva modo di conoscere e controllare gli orari svolti dai dipendenti dell’appaltatore e le loro capacità e modalità di lavoro” (Trib. Reggio Emilia – Sezione Lavoro, 21 febbraio 2018, n. 50).

Fermo restando quarto sopra espresso, sarebbe sicuramente preferibile abbandonare le modalità di computo del corrispettivo dell’appalto indicate dal lettore, introducendo un sistema differente, basato su criteri suscettibili di fare ricadere il rischio di impresa sull’appaltatore, realizzando così quella “gestione a proprio rischio” che deve caratterizzare l’appalto.

 

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