Trasporto internazionale: consegna in ritardo

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Industrial port crane lift up loading export containers box onboard at port of Thailand, Look up under the port crane operations.

Chi ha ragione, nel caso venga rifiutato il pagamento del nolo dovuto per un trasporto internazionale effettuato in regime di CMR, in quanto la consegna sarebbe stata effettuata con alcune ore di ritardo rispetto ai tempi previsti, mentre nell’ordine di trasporto era stato specificato l’orario di consegna in quanto per scaricare la merce era necessaria la presenza di una gru?

La convezione CMR, nel definire la responsabilità del vettore per il ritardo, non specifica cosa debba intendersi con tale termine, né individua un termine oltrepassato il quale il ritardo possa essere considerato giuridicamente rilevante.

La giurisprudenza in atto prevalente afferma peraltro il principio in base a cui, affinché vi possa essere responsabilità da ritardo, il termine di consegna debba essere qualificato come essenziale, anche se tale attribuzione può anche evincerai dal contesto in cui il termine è pattuito.

Il fatto che il committente avesse specificato la necessità del rispetto del termine per la presenza della gru a destino, costituisce in questa prospettiva elemento in base a cui qualificare l’essenzialità del termine.

In ogni caso, l’articolo 23 della CMR prevede espressamente che il danno da ritardo possa essere oggetto di risarcimento ad opera del vettore solo a condizione che l’avente diritto fornisca la prova del pregiudizio subito.

Nel caso di specie, il committente, pur avendo evidenziato il ritardo non sembra aver fornito tale prova, cosicché non ricorrerebbero i presupposti fissati dal diritto convenzionale per la risarcibilità del danno, che non risulta essere stato provato.

 

 

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