Vettore internazionale e risarcimento danni alle merci

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Supponiamo di avere affidato una partita di merce ad un vettore internazionale, sottoscrivendo la lettera di vettura internazionale CMR. All’arrivo a destino della merce è stato riscontrato un danno e, nonostante il vettore si sia dichiarato informalmente disponibile a risarcirlo, ad oggi non è stato ancora conseguito il relativo indennizzo. Come deve essere gestita la pratica e come deve essere individuato il foro competente presso cui eventualmente radicare il giudizio diretto a conseguire il risarcimento del danno subito?

Il rapporto con il vettore non è disciplinato in forma scritta (se non con la sottoscrizione del CMR) il che, dal punto di vista strettamente giuridico, pone un sostanziale problema.

L’articolo 31 della convenzione CMR dispone infatti al riguardo che:

Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

  1. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o
  2. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici”.

Non avendo pattuito con il vettore un foro alternativo, la competenza a conoscere dell’eventuale controversia deve quindi essere individuata con riferimento al tribunale della città in cui il vettore ha la sua sede.

Questo rappresenta ovviamente un ostacolo importante nell’ipotesi in cui non residuasse altra soluzione se non il ricorso al tribunale.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene assolutamente preferibile addivenire ad un bonario componimento con il vettore e si consiglia quindi di coltivare ogni possibile soluzione transattiva.

In linea più generale, ed alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe in ogni caso opportuno per i committenti di servizi di trasporto in regime CMR affidati a vettori esteri stipulare contratti scritti, individuando quale foro competente a conoscere di eventuali controversie un tribunale nazionale.

 

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