CMR emessa per errore

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Courier driver in uniform making notes in document and delivery white truck behinde him

È legittimo il rifiuto opposto a un autotrasportatore da parte di un suo cliente al pagamento del nolo, in quanto, evidentemente  per una svista, il vettore ha emesso in relazione a questo servizio una CMR (ancorché il trasporto fosse nazionale) e ha fatto sottoscrivere tale documento dal destinatario quale prova dell’avvenuta consegna?

In base al comma 3 dell’art. 46 ter della legge 298/74 “fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”:

Emettere una CMR per un trasporto nazionale costituisce sicuramente “erronea compilazione” della lettera di vettura internazionale (documento che può e deve essere utilizzato solo in caso di internazionalità del servizio), con il conseguente e concerto rischio che in caso di controlli sulla strada vengano comminate al vettore (e al committente) le sanzioni di cui sopra.

Per quanto riguarda invece specificatamente il quesito, il rifiuto del cliente di pagare il nolo concordato non è legittimo, per due ordini di fattori:

  1. in primo luogo, la normativa dell’autotrasporto non impone al vettore di provare l’avvenuta esecuzione del trasporto, se non nel caso in cui il committente contesti il suo inadempimento, ovvero che la merce non sia stata consegnata a destino, in base alle regole generali che regolano l’onere probatorio in materia di adempimento dei contratti;
  2. in secondo luogo, ed in ogni caso, a prescindere dalla inidoneità della CMR a “scortare” un trasporto nazionale, sottoscrivendo il documento il destinatario attesta che la merce ivi rappresentata è stata effettivamente consegnata, cosicché il documento è sicuramente suscettibile di costituire prova dell’avvenuta consegna a destino.

 

 

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