Economia circolare e pallet, l’interscambio ha una sua legge

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Stop ai comportamenti illeciti: il regolamento attuativo indicherà i valori da corrispondere in caso di mancata restituzione delle pedane. Un forte contributo all’economia circolare

Due anni, tanto c’è voluto per mettere insieme le tessere di un puzzle che per un periodo lunghissimo è parso difficile comporre. Ma il lavoro paziente condotto da diverse associazioni di categoria insieme a esponenti politici che hanno mostrato un’inedita sensibilità sulla questione ha portato a un importante risultato. Insomma, l’interscambio dei pallet e il loro regolare ricircolo hanno ora una legge che attende il regolamento attuativo, rimesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con il quale dovranno aver fine i comportamenti illeciti che sembrava impossibile fermare.

I termini del problema

«Inizialmente si era pensato a un disegno di legge – spiega Gabriele Lanzi, il senatore con il quale Assologistica aveva stabilito contatti facendo leva sulla sensibilità del Movimento 5 Stelle verso i temi della circolarità e di tutela dell’ambiente – tuttavia, per evitare un iter che si sarebbe rivelato troppo lungo e complesso si è preferito, d’accordo con le altre forze politiche, di inserire il provvedimento nel Decreto Legge 21 del 2022, convertito in legge il 19 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo come Sostegni 2, con l’articolo 17 bis, ter e quater».

I termini del problema da risolvere sono ben noti a chi si occupa di distribuzione: «Compro pallet», una freccia e un numero di cellulare. Le periferie industriali e commerciali tuttora pullulano d’inviti di questo tipo applicati su cartelli stimolanti soprattutto per autisti di camion o addetti dei depositi in cerca di arrotondare i guadagni facendo sparire qualche pedana il cui valore, anche da usata, non è irrilevante. 

 

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Conta molto la qualità

Ma non è solo questo a generare attriti tra chi agisce nella supply chain. Bisogna, infatti, ricordare che di frequente, oltre alla sparizione vera e propria dei pallet, diffusissimi nella GDO, si presenta il problema della loro qualità. Nella trattativa tra un’industria e il suo operatore logistico rientra, oltre alla negoziazione delle tariffe di distribuzione, pure l’onere per la restituzione dei pallet e l’eventuale franchigia. Non, tuttavia, le condizioni dei pallet restituiti.

Ciò causa il deterioramento del parco pedane del produttore in pochi mesi nell’ipotesi di un indice di rotazione inferiore al semestre. Infatti, se per assurdo l’azienda acquistasse solo pallet nuovi, marchiati EPAL, a un valore di una decina di euro cadauno, si potrebbe vedere restituita sì la stessa quantità di pallet ma danneggiati, usurati, insomma di qualità scadente con un valore, nonostante il marchio EPAL in qualche modo appaia, ridotto anche del 30%.

 

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Cosa dice la legge

Accese contestazioni possono sorgere presso il CeDi del destinatario, cioè di una catena della GDO con la quale ci si è accordati per l’interscambio. Chi riceve, infatti, dovendo controllare la qualità dei pallet ricevuti, tende a non considerare idonei quelli con tavole incrinate, male inchiodate o con segni d’usura che possono essere dichiarate non rispettose del capitolato tecnico.

Perché questa pignoleria? Perché in questo modo il suo credito nei confronti del mittente diminuisce. Inoltre, se la scaltrezza si trasforma in furbizia oltre il limite dell’onestà, ecco che il destinatario mette da parte quei pallet scartati con l’accusa di essere fuori norma per farli in realtà riparare riutilizzandoli all’interno del proprio circuito senza acquistarli.

Per disincentivare il ricorso all’insieme di scorrettezze la norma approvata dispone che «I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet (…) sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti».

 

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Il valore di mercato

«In caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di un apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet». E ancora: «La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto, comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet (…), moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all’emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo».

 

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Ora tocca al MISE

«Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il MISE, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l’obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale».

«Il regolamento attuativo che il MISE dovrà predisporre come autorità vigilante stabilirà il valore economico dei pallet in circolazione», precisa il Sen. Lanzi che sta spingendo sul Ministero affinché dia priorità alla questione rendendo soddisfatte anche le altre sigle che Assologistica ha coinvolto e cioè FederlegnoArredo, Federdistribuzione, Federalimentare, Consorzio Rilegno e Consorzio Conlegno. 

«Non si sono manifestate resistenze sull’iniziativa di chiaro valore ambientale – conclude Lanzi – abbiamo ottenuto la firma a sostegno di rappresentanti di tutti i partiti, con almeno un esponente ciascuno. L’altro scoglio da superare era quello dell’appoggio del Governo che è giunto con il vice ministro del MiSE Gilberto Pichetto Fratin, di Forza Italia, il cui appoggio ha agevolato l’iter del provvedimento».

Antonio Massa

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