Etichettatura ambientale imballaggi, scatta l’obbligo

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Il Decreto ‘Milleproroghe’ rinviava sino al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore effettiva del D.Lgs. 116/2020: adesso ci siamo, ecco cosa cambia

Tra 2020 e 2021 se ne era avuto un assaggio, soprattutto in virtù della spinta del mercato verso etichettature che rendessero l’acquisto non solo più consapevole ma anche più sostenibile.

L’etichettatura ambientale degli imballaggi diventerà nel 2022 un obbligo di legge a tutti gli effetti, con la scadenza al primo gennaio 2022 del rinvio imposto dal ‘Decreto Milleproroghe’ del dicembre 2020 e l’ulteriore proroga voluta dal D.L. 228 del 30 dicembre 2021 che, in ‘zona Cesarini’, ne rimanda di ulteriori 6 mesi l’attuazione. Già, perché il D.Lgs. che introduce in Italia la modifica alle regole sull’etichettatura del packaging fa data orma a settembre 2020 e la Direttiva UE da cui discende è la 2018/852. 

Obiettivo di entrambe è la definizione di un’etichettatura che coonesta di classificare, leggere agilmente e capire come smaltire i materiali che compongono un imballaggio.

Cosa cambia dunque?

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A cosa serve l’etichettatura ambientale

L’etichettatura ambientale degli imballaggi deriva da un insieme di norme stratificatesi nel tempo: si va dal del D.L.vo 152/2006 che definisce i “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” alla Decisione 97/129/CE che imponeva l’obbligo di esporre l’origine dei materiali impiegati per gli imballaggi.

Nel mezzo, tra il Decreto di settembre 2020 ed il rinvio del Milleproroghe, una serie di norme UNI cui attenersi per una corretta compilazione.

In soldoni, l’etichettatura ambientale degli imballaggi serve ad indicare di quali materiali è composto il packaging, quale sia la loro origine e come vadano smaltiti, con espresso riferimento alla raccolta differenziata.

L’obiettivo implicito è di aumentare la percentuale di riciclo effettuato, minimizzando gli sprechi legati alla sovrabbondanza di pacchi e confezioni.

 

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I nuovi obblighi

Quanto contenuto nel D.Lgs del 3 settembre 2020 introduce due sostanziali novità, ora in vigore dal 1° gennaio di quest’anno: l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale e l’obbligo di indicarne materiali, loro origine e relativa riciclabilità, compostabilità o biodegradabilità.

Dall’obbligo non sono esenti neppure gli imballaggi di piccole dimensioni o i cosiddetti ‘neutri’, come devono ricadervi sia che si tratti di imballaggi primari, secondari o terziari.

Sussiste l’obbligo di riportare le informazioni ambientali in modo chiaro e leggibile, ma, salvo quanto indicato nelle UNI, non vi sono prescrizioni grafiche in merito e tantomeno delle diciture standardizzate; le informazioni stesse possono essere anche apposte ad una bolla documentale che viaggi appaiata alla confezione.

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Specifiche B2B e B2C

Una distinzione invece importante riguarda la codifica dei materiali e delle informazioni di trattamento relative in base alla destinazione del packaging: secondo la Decisione 129/1997/CE occorre seguire una codifica alfanumerica identica in tutta Europa, ma nel caso di imballaggi destinati al consumo bisogna fornire una ‘traduzione’.

Materiali e indicazioni di smaltimento dovranno pertanto essere anche indicati in maniera esplicita, con la possibilità di fare ricorso a sorgenti esterne tramite QR Code o link.

 

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Sanzioni e gestione delle scorte 

L’entrata in vigore dell’obbligo pone immediatamente una questione: cosa fare di eventuali scorte di imballi – e di etichette, che sono considerate a loro stregua – acquistati prima del 31 dicembre 2021? 

Il legislatore da questo punto di vista non aveva posto dei termini per l’esaurimento delle scorte sino al D.L. di fine 2021, che parla di tolleranza sino a luglio 2022, purché effettivamente si tratti di packaging acquisito ante 2022.

Per quel che riguarda il regime sanzionatorio, invece, la norma riconosce la corresponsabilità a chi produce imballaggio ed etichettatura e a chi lo distribuisce: spesso l’esito finale del design che giunge nelle mani del consumatore è figlio di scelte prese da entrambe le parti, che sono chiamate a dare direttive chiare e a vigilare sulla rispondenza ai requisiti di legge prima dell’emissione sul mercato.

Gli imballaggi che non risponderanno dunque ai requisiti potranno essere sanzionati con ammende pecuniarie dalla forbice molto ampia: da 5.200 a 40.000 euro.

 

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Linee guida CONAI

A seguito di una concertazione pubblica durata diversi mesi e con la partecipazione dell’Istituto Italiano Imballaggio, di Confindustria, di UNI e di Federdistribuzione, il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato delle Linee Guida molto utili in merito all’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Sul proprio canale YouTube ha inoltre reso disponibili video di spiegazione dedicati a diverse categorie (tra le quali retail e settore alimentare) ed ha sviluppato un’app online e-tichetta – per costruire la propria etichetta secondo le disposizioni di legge.

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