Furto di merce dal camion in sosta

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Come gestire, da parte di uno spedizioniere, il furto di una partita di merce avvenuto durante una sosta tecnica del mezzo su cui la merce era trasportata, in un deposito custodito?

In particolare, il nostro lettore chiede se la sua azienda possa essere ritenuta responsabile dal committente e come comportarsi nei confronti del vettore che richiede il pagamento dell’intero nolo pattuito. Precisa altresì di aver sospeso il pagamento delle fatture emesse dal vettore per altri servizi, in attesa della definizione del sinistro, e che il vettore avrebbe “minacciato” di sporgere al riguardo querela per appropriazione indebita.

In prima battuta occorre al proposito considerare che, se il lettore ha svolto attività meramente spedizionieristica, nessuna responsabilità può essergli addebitata in relazione al furto della merce, di cui è responsabile unicamente il vettore.

Il contratto di spedizione, infatti, ai sensi dell’art. 1737 cod. civ. “è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”, con la conseguenza che lo spedizioniere è responsabile unicamente della stipula del contratto di trasporto e della scelta del vettore cui affidare la merce, potendogli essere eventualmente ascritta la c.d. culpa in eligendo, nel caso in cui abbia scelto un vettore inadeguato a svolgere il servizio assegnato.

A diverse conclusioni si deve giungere nel caso in cui il lettore abbia assunto l’obbligazione di trasportare la merce, avvalendosi dell’operatore di vettori terzi (c.d. spedizioniere – vettore e/o vettore contrattuale).

L’articolo 1741 dello stesso codice prevede infatti che “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore”, incorrendo quindi anche nelle stesse responsabilitĂ .

In giurisprudenza  è stato affermato che “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sĂ© i rischi dell’esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all’uopo l’incarico, il contratto di trasporto” (Cass. 17.5.91, n. 5568) e che, per individuare se uno spedizioniere abbia assunto obbligazione vettoriale, occorre fare riferimento ad una serie di elementi tra cui, ad esempio “la previsione di un compenso forfetario, la mancata indicazione, in un trasporto multimodale, dei vettori che eseguono le tratte terrestri, l’indicazione della data di riconsegna al ricevitore, la previsione di un pagamento all’arrivo della merce a destinazione e la richiesta di pagamento «vuoto per pieno»“ (App. Torino, 15.12.05)

Nei confronti del proprio mandante, quindi, il lettore potrĂ  essere considerato responsabile del furto della merce solo nel caso in cui abbia assunto nel caso concreto obbligazione vettoriale.

Per quanto concerne la pretesa dell’autotrasportatore di addebitare comunque l’intero nolo per il viaggio che, di fatto, non è stato completato, è opportuno che lettore respinga la fattura, con una lettera raccomandata indirizzata al vettore cui dovrĂ  essere allegata la fattura stessa.

In tale lettera il lettore dovrĂ  precisare che la fattura viene respinta e non sarĂ  quindi registrata in quanto il servizio in essa dedotto non ha avuto esecuzione, per inadempimento imputabile all’autotrasportatore.

Per quanto concerne infine il “blocco” delle fatture emesse dal vettore per altri servizi, in attesa di definizione della pratica assicurativa di indennizzo del danno, non sembra configurabile alcun illecito penale, come ipotizzato dal vettore, ma piuttosto eventualmente un illecito civilistico.

Non è infatti legittimo trattenere il pagamento di importi ad altro titolo dovuti al vettore sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale, mentre non è configurabile il reato di appropriazione indebita.

Il lettore, ritardando il pagamento di fatture legittimamente emesse dal vettore a fronte di altri servizi di autotrasporto da questi eseguiti, si espone tra l’altro al rischio di applicazione della sanzione di cui all’art. 83 bis per ritardato pagamento dei corrispettivi.

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