Violazione sicurezza stradale: la sanzione è corretta?

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È legittimo che la polizia stradale commini al committente sanzione per la violazione di una norma relativa alla sicurezza della circolazione stradale relativamente ad un’infrazione commessa dal vettore, nel caso in cui il servizio sia regolato da un contratto scritto regolarmente stipulato tra committente e vettore, precisando che a bordo del mezzo con cui è stata commessa l’infrazione non era presente copia del contratto?

La Polstrada ha agito correttamente, in quanto in base all’articolo 8 del D. Lgs. 286/05: “1. L’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell’articolo 7-bis.

  1. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
  2. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l’autorità competente, in base all’esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
  3. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato”.

In sostanza, affinché non trovi applicazione il regime di corresponsabilità di cui all’articolo 7 dello stesso D. Lgs. 286/05, non è sufficiente che il trasporto in relazione al quale si è verificata la violazione della norma posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale risultasse regolato da un contratto scritto, essendo invece necessario alternativamente che a bordo del mezzo sia conservata copia del contratto, ovvero una “dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza”.

A tal fine si suggerisce di predisporre i documenti di trasporto introducendo in ognuno di essi la seguente   formulazione:  “questo trasporto è disciplinato dal contratto scritto stipulato tra _____e il vettore, che le parti si riservano di rammontare  ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 286/05 a richiesta delle autorità competenti”.

In questo modo, la Polstrada non avrebbe elevato la contravvenzione.

Deve invece escludersi in linea di principio che il vettore possa essere tenuto ad indennizzare il committente per le sanzioni che venissero eventualmente comminate a quest’ultimo, in quanto il  comma 3 dell’articolo 7 del D.Lgs. 286/05 più volte sopra richiamato prevede espressamente che “sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione”.

Nel gestire il rapporto con i vettori è indispensabile coordinare le previsioni contrattuali con quanto emerge dai documenti emessi dalle parti in occasione di ciascun trasporto, in modo tale da porre in essere tutti gli accorgimenti opportuni per evitare insorgere di problematiche.

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